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Circ. n. 265 – Aggiornamento su Nuove modalità di gestione dei casi di positività al Covid 19 (art. 4 D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022)

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Gennaio 12, 2022 by onlinecircolari

Circolare n. 265

A tutto il personale

Ai Referenti covid

Ai genitori degli Alunni

Al personale ATA

Alla DSGA

Al sito web

  • Oggetto: Aggiornamento su Nuove modalità di gestione dei casi di positività al Covid 19 (art. 4 D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022)

Con la presente, a corredo della circolare interna n. 261 del 7 gennaio u.s. si comunica a tutta la comunità educante che il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione in modalità congiunta hanno emanato le circolari n. 11 del 08-01-2022 e n. 14 del 10-01-2022, che si allegano, con le quali si forniscono indicazioni aggiornate sulle misure di quarantena e isolamento.

 

 

Tipologia istituzione Alunni

1 caso positivo

Alunni

2 casi positivi

Alunni

3 casi positivi

Docenti con dose booster o con 2^ dose da meno di 120 gg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Infanzia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sospensione delle attività per 10 giorni

Se esposti al caso per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle ultime 48 ore,

per 1 caso: autosorveglianza con T0 e T5 (consigliati);

per più casi: se asintomatici con dose booster, oppure con ciclo vaccinale primario completato da meno di 120 giorni, oppure guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, nessuna quarantena ed FFP2 per 10 gg.

Se sintomatici: test subito

Se ancora sintomatici: test dopo 5 giorni

Se esposti al caso per meno di 4 ore nelle ultime 48 ore: nessuna quarantena se hanno sempre indossato mascherina chirurgica o FFP2

Se contagiati:

Quarantena di 7 gg se asintomatici o se asintomatici da almeno 3 gg con test negativo finale

 

 

 

 

Tipologia istituzione Alunni

1 caso positivo

Alunni

2 casi positivi

Alunni

3 casi positivi

Docenti con dose booster o con 2^ dose da meno di 120 gg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Primaria

 

 

 

 

 

 

 

Sorveglianza con test rapido o molecolare non appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), da ripetere dopo 5 giorni (T5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAD per 10 giorni e test antigenico o molecolare di uscita

Se esposti al caso per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle ultime 48 ore,

per 1 caso: autosorveglianza con T0 e T5 (consigliati);

per più casi: se asintomatici con dose booster, oppure con ciclo vaccinale primario completato da meno di 120 giorni, oppure guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, nessuna quarantena ed FFP2 per 10 gg.

Se sintomatici: test subito

Se ancora sintomatici: test dopo 5 giorni

Se esposti al caso per meno di 4 ore nelle ultime 48 ore: nessuna quarantena se hanno sempre indossate mascherina chirurgica o FFP2

Se contagiati:

Quarantena di 7 gg se asintomatici o se asintomatici da almeno 3 gg con test negativo finale

 

 

Tipologia istituzione Alunni

1 caso positivo

Alunni

2 casi positivi

Alunni

3 casi positivi

Docenti con dose booster o con 2^ dose da meno di 120 gg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola secondaria I grado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autosorveglianza con utilizzo di mascherine FFP2 e con didattica in presenza (test gratuito con prescrizione medica)

Didattica Digitale Integrata per 10 giorni per gli alunni che non hanno completato il ciclo vaccinale primario o concluso da più di 120 giorni senza la dose booster o guariti da più di 120 giorni dal Covid.

Autosorveglianza e didattica in presenza con utilizzo di mascherine FFP2 per gli alunni che dimostrino di aver completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti, da meno di 120 giorni, o con dose booster somministrata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAD per 10 giorni e test antigenico o molecolare di uscita

Se esposti al caso per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle ultime 48 ore,

per 1 caso: autosorveglianza con T0 e T5 (consigliati);

per più casi: se asintomatici con dose booster, oppure con ciclo vaccinale primario completato da meno di 120 giorni, oppure guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, nessuna quarantena ed FFP2 per 10 gg.

Se sintomatici: test subito

Se ancora sintomatici: test dopo 5 giorni

Se esposti al caso per meno di 4 ore nelle ultime 48 ore: nessuna quarantena se hanno sempre indossate mascherina chirurgica o FFP2

Se contagiati:

Quarantena di 7 gg se asintomatici o se asintomatici da almeno 3 gg con test negativo finale

 

 

Si comunica, inoltre, che la circolare n. 11 del 08-01-2022, all’art. 5, introduce, fino al 28 febbraio 2022, per tutta la popolazione scolastica delle scuole secondarie di I e II grado, la possibilità di effettuate i test antigenici gratuitamente presso le farmacie o presso le strutture sanitarie autorizzate, con prescrizione medica.

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continueranno ad essere effettuati presso le strutture del servizio sanitario nazionale.

 

 

Inoltre, il MI ha fornito con la nota n. 14 del 10-01-2022 nuove indicazioni di maggior dettaglio per i casi di classi con doppia positività nell’ambito di Scuole secondarie di I grado.

Nel dettaglio, per gli alunni di scuola sec. di 1 grado, che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario e per i quali la vaccinazione o la guarigione dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 120 giorni o sia stata somministrata loro la dose di richiamo, si prevede:

  1. attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
  2. si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
  3. misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
Alla luce della nuova normativa, per il caso in esame, corre l’obbligo di precisare che:
  • i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato;
  • l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni. 
Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, l’istituzione scolastica che venga a conoscenza di una doppia positività nell’ambito di una classe, dovrà effettuare una tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, ovvero “con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni”.
  • Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato (personale docente o ATA), dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata. Per agevolare la tempestiva lettura da parte del personale delegato, si consiglia fortemente alle famiglie di fornire agli alunni una copia cartacea del Green Pass con evidenziata la data di somministrazione del vaccino o di guarigione dal Covid.

La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente dai docenti o dai collaboratori scolastici della scuola secondaria di primo grado di ogni plesso, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.

Il trattamento dati sarà espletato dalle singole istituzioni scolastiche, nella loro qualifica di “Titolari del trattamento”, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 – GDPR e d.lgs. n. 196/2003) e, pertanto, in ottemperanza ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, con conseguente adozione di apposite misure:

  • ▪ utilizzo dei soli dati indispensabili ai fini della dimostrazione dei requisiti per poter frequentare in presenza, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022;
  • ▪ svolgimento delle sole operazioni di trattamento indispensabili rispetto alla finalità perseguita, con esclusione nella fattispecie di qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, conservazione, divulgazione, pubblicazione;
  • ▪ limitazione degli accessi ai dati nella misura strettamente necessaria al raggiungimento della finalità;
  • ▪ trasmissione/pubblicazione di un’adeguata informativa nei confronti delle famiglie, ai sensi dell’art 13 del GDPR. Si allega sub “B” un modello di “informativa standard” che le istituzioni scolastiche dovranno completare e pubblicare sul proprio sito istituzionale;
  • ▪  utilizzo di modalità di trattamento idonee ad evitare violazioni (accidentali o illecite) quali, ad esempio, la divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato.

Vedi allegato B “Informativa ex 13 GDPR 10-01-2022” pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica sez. Privacy.

Infine, secondo quanto contenuto nella Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/21, allegata alla presente, si riportano le indicazioni di “contatto stretto” e “ Contatti a BASSO RISCHIO”

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la 
stretta di mano);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso 
COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a 
distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 
d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID- 
19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il 
caso indice era seduto;
  • gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che 
alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un’esposizione ad alto rischio.

 

Contatti a BASSO RISCHIO

  1. a) non si applica la quarantena ma devono essere mantenute le comuni precauzioni igienico- sanitarie se si sono sempre indossate mascherine chirurgiche o FFP2. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, i contatti sono tenuti a sorveglianza passiva.

Per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
  • tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID- 19, provvisto di DPI raccomandati. 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

Si allegano:

  • –  Circ. Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/21
  • –  Circ. Interministeriale n. 11 del 8/01/22
  •  –  MI N. 14 DEL 10-01-2022

 

 

 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico

                                                                                            Prof.ssa Maria Concetta Buttiglieri

                                                   Firma omessa ai sensi

dell’articolo 3,

 comma 2

                                                              del D.Lgs. 12/2/1993,39

Circolare 265 – Formato PDF


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